Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo II
Art. 4
Programmazione, organizzazione del lavoro e standard di produttività
In vigore dal 24 ott 1979
La programmazione e l'organizzazione del lavoro presso i singoli enti saranno finalizzate al perseguimento di obiettivi di produttività e di efficienza specie mediante l'accrescimento della professionalità degli addetti. A tal fine sarà favorita la adozione di modelli organizzativi basati anche sul lavoro di gruppo e sull'apporto delle varie componenti di professionalità, tecniche ed amministrative, che si configurino come centri di responsabilità di prodotto ai quali possa essere fatto riferimento sia in fase di pianificazione del lavoro che in sede di verifica della produttività. In ogni caso sarà tenuto conto delle peculiarità connesse alla specifica attività dell'ente.
La contrattazione articolata determinerà ad ogni effetto standard di produttività, individuando i relativi indici, riferiti agli aspetti quali-quantitativi, e le fasce di produttività per la rilevazione del rendimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-4