Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo II
Art. 10
Igiene e sicurezza del lavoro
In vigore dal 24 ott 1979
Gli enti provvedono, nel quadro della legislazione vigente e in un'ottica consona alle attuali problematiche, all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione delle norme sulla igiene e la sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo in particolare conto le esigenze peculiari dei settori della ricerca scientifica e degli altri settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio.
Gli enti di ricerca adegueranno costantemente le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro ai risultati delle ricerche svolte sulla sicurezza e l'affidabilità degli impianti e dei processi produttivi. Provvederanno altresì ad istituire appositi corsi di addestramento e di informazione per il personale nelle predette materie e, anche in aderenza ai loro fini istituzionali, si faranno promotori delle modifiche e delle integrazioni dell'attuale normativa.
I provvedimenti di cui ai precedenti commi saranno adottati sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-10