Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo II

Art. 10

Igiene e sicurezza del lavoro

In vigore dal 24 ott 1979
Gli enti provvedono, nel quadro della legislazione vigente e in un'ottica consona alle attuali problematiche, all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione delle norme sulla igiene e la sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo in particolare conto le esigenze peculiari dei settori della ricerca scientifica e degli altri settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio. Gli enti di ricerca adegueranno costantemente le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro ai risultati delle ricerche svolte sulla sicurezza e l'affidabilità degli impianti e dei processi produttivi. Provvederanno altresì ad istituire appositi corsi di addestramento e di informazione per il personale nelle predette materie e, anche in aderenza ai loro fini istituzionali, si faranno promotori delle modifiche e delle integrazioni dell'attuale normativa. I provvedimenti di cui ai precedenti commi saranno adottati sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-10

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Art. 10 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Igiene e sicurezza del lavoro | Portale Normativo