Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo IV

Art. 25

Maggiorazione di stipendio per nascita di figli

In vigore dal 24 ott 1979
In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio in godimento pari al 2,50% alle condizioni e con le modalità previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-25

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Art. 25 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Maggiorazione di stipendio per nascita di figli | Portale Normativo