Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo IV

Art. 25

Maggiorazione di stipendio per nascita di figli

In vigore dal 24 ott 1979
In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio in godimento pari al 2,50% alle condizioni e con le modalità previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo