Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo IV
Art. 25
Maggiorazione di stipendio per nascita di figli
In vigore dal 24 ott 1979
In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio in godimento pari al 2,50% alle condizioni e con le modalità previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-25