Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo IV

Art. 26

Compenso per lavoro straordinario notturno e festivo

In vigore dal 24 ott 1979
Il compenso orario del lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) o festivo è calcolato maggiorando rispettivamente del 40% e del 60% quello previsto per il lavoro straordinario diurno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-26

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Art. 26 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Compenso per lavoro straordinario notturno e festivo | Portale Normativo