Art. 26 · Compenso per lavoro straordinario notturno e festivo
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo IV

Art. 26

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Compenso per lavoro straordinario notturno e festivo

In vigore dal 24 ott 1979
Il compenso orario del lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) o festivo è calcolato maggiorando rispettivamente del 40% e del 60% quello previsto per il lavoro straordinario diurno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-26