Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo III

Art. 21

Riammissione in servizio del dipendente già assoggettato a custodia preventiva

In vigore dal 24 ott 1979
Il dipendente, già tratto in arresto in esecuzione di provvedimento dell'autorità giudiziaria, è riammesso in servizio, ove abbia ottenuto la libertà provvisoria, con provvedimento del direttore generale a meno che quest'ultimo non ritenga di dover disporre la permanenza della sospensione con provvedimento facoltativo, sentita la commissione del personale. La riammissione in servizio di cui al comma precedente è disposta senza pregiudizio per l'eventuale azione disciplinare a conclusione del procedimento penale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-21

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Art. 21 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Riammissione in servizio del dipendente già assoggettato a custodia preventiva | Portale Normativo