Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo III
Art. 21
21 / 64Riammissione in servizio del dipendente già assoggettato a custodia preventiva
In vigore dal 24 ott 1979
Il dipendente, già tratto in arresto in esecuzione di provvedimento dell'autorità giudiziaria, è riammesso in servizio, ove abbia ottenuto la libertà provvisoria, con provvedimento del direttore generale a meno che quest'ultimo non ritenga di dover disporre la permanenza della sospensione con provvedimento facoltativo, sentita la commissione del personale.
La riammissione in servizio di cui al comma precedente è disposta senza pregiudizio per l'eventuale azione disciplinare a conclusione del procedimento penale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-21