Art. 21 · Riammissione in servizio del dipendente già assoggettato a custodia preventiva
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo III

Art. 21

21 / 64

Riammissione in servizio del dipendente già assoggettato a custodia preventiva

In vigore dal 24 ott 1979
Il dipendente, già tratto in arresto in esecuzione di provvedimento dell'autorità giudiziaria, è riammesso in servizio, ove abbia ottenuto la libertà provvisoria, con provvedimento del direttore generale a meno che quest'ultimo non ritenga di dover disporre la permanenza della sospensione con provvedimento facoltativo, sentita la commissione del personale. La riammissione in servizio di cui al comma precedente è disposta senza pregiudizio per l'eventuale azione disciplinare a conclusione del procedimento penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-21