Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo III

Art. 20

Attività professionale

In vigore dal 24 ott 1979
Il personale appartenente al ruolo professionale, ove si riscontri uno specifico interesse dell'ente, può essere autorizzato di volta in volta ad assolvere, fuori dell'orario d'ufficio, incarichi di carattere professionale non attinenti ad attività di istituto, semprechè le relative spese ed onorari facciano carico a terzi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-20

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Art. 20 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Attività professionale | Portale Normativo