Art. 20 · Attività professionale
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo III

Art. 20

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Attività professionale

In vigore dal 24 ott 1979
Il personale appartenente al ruolo professionale, ove si riscontri uno specifico interesse dell'ente, può essere autorizzato di volta in volta ad assolvere, fuori dell'orario d'ufficio, incarichi di carattere professionale non attinenti ad attività di istituto, semprechè le relative spese ed onorari facciano carico a terzi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-20