Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo IV

Art. 22

Stipendio

In vigore dal 24 ott 1979
Gli stipendi annui iniziali di ciascuna qualifica, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge o regolamentari e delle ritenute erariali, sono stabiliti sulla base dei parametri di cui all'unita tabella (allegato n. 2). Il valore di ogni punto di parametro, ai fini del comma precedente, è pari a L. 18.000. La progressione dello stipendio si articola in sei, cinque e quattro classi, oltre l'iniziale, rispettivamente per le qualifiche di "dirigente", "dirigente superiore" e "dirigente generale" e in otto classi, oltre l'iniziale, per le altre qualifiche. Le classi stesse sono di importo pari al 10% dello stipendio iniziale e vengono attribuite al compimento di un biennio di permanenza nella classe inferiore. Per i dipendenti della prima qualifica del ruolo professionale in servizio alla data del 29 dicembre 1978 i livelli stipendiali di cui ai precedenti commi sono maggiorati di L. 500.000 fino alla quinta classe e di L. 1.000.000, L. 1.250.000 e L. 1.500.000 rispettivamente per la sesta, settima ed ottava classe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-22

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Art. 22 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Stipendio | Portale Normativo