Art. 22 · Stipendio
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo IV

Art. 22

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Stipendio

In vigore dal 24 ott 1979
Gli stipendi annui iniziali di ciascuna qualifica, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge o regolamentari e delle ritenute erariali, sono stabiliti sulla base dei parametri di cui all'unita tabella (allegato n. 2). Il valore di ogni punto di parametro, ai fini del comma precedente, è pari a L. 18.000. La progressione dello stipendio si articola in sei, cinque e quattro classi, oltre l'iniziale, rispettivamente per le qualifiche di "dirigente", "dirigente superiore" e "dirigente generale" e in otto classi, oltre l'iniziale, per le altre qualifiche. Le classi stesse sono di importo pari al 10% dello stipendio iniziale e vengono attribuite al compimento di un biennio di permanenza nella classe inferiore. Per i dipendenti della prima qualifica del ruolo professionale in servizio alla data del 29 dicembre 1978 i livelli stipendiali di cui ai precedenti commi sono maggiorati di L. 500.000 fino alla quinta classe e di L. 1.000.000, L. 1.250.000 e L. 1.500.000 rispettivamente per la sesta, settima ed ottava classe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-22