Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo IV
Art. 25
25 / 64Maggiorazione di stipendio per nascita di figli
In vigore dal 24 ott 1979
In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio in godimento pari al 2,50% alle condizioni e con le modalità previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-25