Art. 25 · Maggiorazione di stipendio per nascita di figli
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo IV

Art. 25

25 / 64

Maggiorazione di stipendio per nascita di figli

In vigore dal 24 ott 1979
In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio in godimento pari al 2,50% alle condizioni e con le modalità previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-25