Titolo V

Art. 80

In vigore dal 24 ago 1979
L'amministrazione regionale provvede, di norma, al funzionamento degli uffici trasferiti dallo Stato ai sensi delle precedenti norme, fino a quando non venga diversamente disposto con legge regionale, con il personale in servizio presso gli uffici stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti alla regione. La regione provvede, con legge, all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito con decorrenza dalla data indicata nei precedenti commi, salvaguardando la posizione economica acquisita. In corrispondenza dei trasferimenti di cui al secondo comma i relativi ruoli organici delle amministrazioni dello Stato interessate vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-80

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Art. 80 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo