Titolo V
Art. 77
In vigore dal 24 ago 1979
Fino a quando non saranno disposti con legge regionale il riordino ed il decentramento delle funzioni trasferite, ai sensi dell', la regione assicura la continuità del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all'articolo precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-77