Titolo V

Art. 77

In vigore dal 24 ago 1979
Fino a quando non saranno disposti con legge regionale il riordino ed il decentramento delle funzioni trasferite, ai sensi dell', la regione assicura la continuità del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all'articolo precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 77 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo