Titolo V

Art. 78

In vigore dal 24 ago 1979
Il personale di ruolo, organicamente assegnato in Sardegna alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti di cui all', è posto a disposizione della regione con effetto dalla data di entrata in vigore della legge statale prevista dal successivo del presente decreto. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge statale di cui al primo comma, è disposto, con legge regionale, il collocamento del personale, di cui al precedente comma, in un ruolo speciale provvisorio, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite. Fino a quando non si sia proceduto nei modi previsti dal precedente comma la regione applica a detto personale le norme in vigore presso gli enti di provenienza alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza. Rispetto al personale non di ruolo, in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici, di cui al primo comma, la regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi. Le norme regionali che provvedono al riordino e al decentramento delle funzioni trasferite dispongono anche nella definitiva assegnazione di detto personale agli enti locali, che assumono le nuove competenze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-78

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Art. 78 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo