Titolo V

Art. 74

In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferiti alla regione gli uffici dello Stato operanti in Sardegna, indicati nella tabella A allegata al presente decreto. L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alla regione, se non diversamente disposto dal presente decreto medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-74

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Art. 74 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo