Titolo V

Art. 75

In vigore dal 24 ago 1979
Le funzioni, il personale ed i beni degli enti soppressi dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, aventi strutture periferiche operanti in Sardegna, sono trasferiti alla regione con le modalità previste negli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-75

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Art. 75 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo