Titolo V
Art. 75
In vigore dal 24 ago 1979
Le funzioni, il personale ed i beni degli enti soppressi dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, aventi strutture periferiche operanti in Sardegna, sono trasferiti alla regione con le modalità previste negli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-75