Titolo V
Art. 82
In vigore dal 24 ago 1979
Restano ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite o delegate alla regione con norme di attuazione, con legge o atti aventi forza di legge, anteriori al presente decreto, tranne quelle diversamente attribuite con il presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-82