Titolo V
Art. 80
80 / 83In vigore dal 24 ago 1979
L'amministrazione regionale provvede, di norma, al funzionamento degli uffici trasferiti dallo Stato ai sensi delle precedenti norme, fino a quando non venga diversamente disposto con legge regionale, con il personale in servizio presso gli uffici stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
A tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti alla regione.
La regione provvede, con legge, all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito con decorrenza dalla data indicata nei precedenti commi, salvaguardando la posizione economica acquisita.
In corrispondenza dei trasferimenti di cui al secondo comma i relativi ruoli organici delle amministrazioni dello Stato interessate vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-80