Art. 7

In vigore dal 14 lug 2005
Il proprietario della nave, in caso di inquinamento marino, può chiedere la limitazione della responsabilità prevista dall'art. V della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992, mediante presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata in conformità delle leggi e dei regolamenti che autorizzano e disciplinano le prestazioni bancarie e assicurative nel territorio nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accertata l'esistenza della capacità economica e finanziaria, con proprio decreto autorizza le imprese a rilasciare le garanzie di cui al precedente comma.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-27;504#art-7

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Art. 7 Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971. | Portale Normativo