Art. 5

In vigore dal 17 set 1978
Le notifiche e le consultazioni previste dall'art. III della convenzione sull'intervento in alto mare sono effettuate ad iniziativa del Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero degli affari esteri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-27;504#art-5

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Art. 5 Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971. | Portale Normativo