Art. 3
In vigore dal 17 set 1978
È istituito presso il Ministero della marina mercantile il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, quale organo tecnico-scientifico di consulenza del Ministro nella fase operativa, per l'adozione delle misure più appropriate e per il coordinamento delle operazioni di emergenza, di cui al precedente . Il comitato definisce le procedure di intervento, sulla base del piano operativo di pronto intervento contro gli inquinamenti accidentali del mare da idrocarburi, predisposto dal Ministero della marina mercantile.
Il comitato è sostituito con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è presieduto dal direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile.
Di esso fanno parte un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità a della marina mercantile, nonché un'esperto per ciascuno dei seguenti enti: E.N.I., R.I.N.A., C.N.R. e laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il Ministro della marina mercantile può invitare a partecipare ai lavori del comitato per particolari problemi rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici e di ogni altra amministrazione interessata, nonché qualificati esperti in specifici settori.
Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza di almeno sette membri permanenti.
Le funzioni di segreteria del comitato sono esercitata da funzionari del Ministero della marina mercantile.
Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
Alle spese per il funzionamento del comitato permanente si provvede con lo stanziamento del cap. 1095 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1978, 4 del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi,
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-27;504#art-3