Art. 10
In vigore dal 14 lug 2005
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei destinatari dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo in misura superiore a 150.000 tonnellate annue, da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dall' della Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992; stabilisce le modalità da osservare per le comunicazioni di cui al precedente ; provvede alle necessarie comunicazioni all'amministrazione del Fondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-27;504#art-10