Art. 10

In vigore dal 14 lug 2005
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei destinatari dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo in misura superiore a 150.000 tonnellate annue, da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dall' della Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992; stabilisce le modalità da osservare per le comunicazioni di cui al precedente ; provvede alle necessarie comunicazioni all'amministrazione del Fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-27;504#art-10

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Art. 10 Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971. | Portale Normativo