Art. 12

In vigore dal 23 feb 2010
1. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell', il proprietario della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 37,50 euro a 150 euro per ogni tonnellata di idrocarburi e di combustibili trasportata. 2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al secondo comma dell', si applica la sanzione prevista dall'articolo 1193 del codice della navigazione. 3. In caso di violazione dell'obbligo di cui al terzo comma dell', il proprietario della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 516 euro. 4. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell', si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 15.000 euro. 5. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione della violazione, la sanzione è aumentata fino al triplo. 6. La sanzione di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dal capo del compartimento marittimo e quelle di cui ai commi 4 e 5 dal Ministro dello sviluppo economico. 7. Agli accertamenti, contestazioni o notificazioni provvedono, in aggiunta agli organi a ciò abilitati per legge, per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto e per le violazioni di cui ai commi 4 e 5 i dirigenti e i funzionari direttivi del Ministero dello sviluppo economico. 8. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il capo del compartimento marittimo. 9. Per i soggetti residenti all'estero la notificazione degli estremi della violazione non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta fino alla scadenza del termine fissato per l'opposizione all'ingiunzione. 10. Nel caso previsto dal comma 5 è escluso il pagamento in misura ridotta. 11. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono versati allo Stato. 12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-27;504#art-12

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