Art. 11

In vigore dal 23 feb 2010
Le cause relative alla responsabilità del proprietario della nave per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, ai sensi della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992 e della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001, sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali, è competente il tribunale preventivamente adito. Per la procedura di limitazione della responsabilità del proprietario, ai sensi dell'art. V della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al libro IV, titolo IV del codice della navigazione. Il procedimento di limitazione è promosso avanti al tribunale competente ai sensi del primo comma del presente articolo. La costituzione del Fondo, secondo le modalità previste dall'art. V della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992, è fatta presso la cancelleria del tribunale competente a conoscere delle cause di responsabilità. Lo stesso tribunale di cui al primo comma è competente a conoscere di tutte le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, ai sensi dell' della Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-27;504#art-11

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