Art. 11
11 / 13In vigore dal 23 feb 2010
Le cause relative alla responsabilità del proprietario della nave per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, ai sensi della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992 e della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001, sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali, è competente il tribunale preventivamente adito.
Per la procedura di limitazione della responsabilità del proprietario, ai sensi dell'art. V della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al libro IV, titolo IV del codice della navigazione.
Il procedimento di limitazione è promosso avanti al tribunale competente ai sensi del primo comma del presente articolo.
La costituzione del Fondo, secondo le modalità previste dall'art.
V della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992, è fatta presso la cancelleria del tribunale competente a conoscere delle cause di responsabilità.
Lo stesso tribunale di cui al primo comma è competente a conoscere di tutte le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, ai sensi dell' della Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-27;504#art-11