Art. 13
In vigore dal 17 set 1978
Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore ciascuna contemporaneamente all'entrata in vigore della convenzione cui si riferisce, in conformità all' della legge 6 aprile 1977, n. 185.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreto della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI -
BONIFACIO - PANDOLFI -
DONAT-CATTIN - SCOTTI
- ANSELMI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 43
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-27;504#art-13