Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 17 set 1978
Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore ciascuna contemporaneamente all'entrata in vigore della convenzione cui si riferisce, in conformità all' della legge 6 aprile 1977, n. 185. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreto della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 maggio 1978 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - SCOTTI - ANSELMI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 43
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