Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 17 set 1978
Le notifiche e le consultazioni previste dall'art. III della convenzione sull'intervento in alto mare sono effettuate ad iniziativa del Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-27;504#art-5