Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo VSez. I

Art. 112

Riserva di stanziamenti per l'ammodernamento e il potenziamento di impianti ferroviari

In vigore dal 13 giu 1978
È fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a lire 525 miliardi, dei 1250 miliardi previsti dall' della legge 14 agosto 1974, n. 377, per gli impianti fissi, all'ammodernamento e al potenziamento delle linee e degli impianti dei territori di cui all'. , c. 1°, L. n. 377/1974
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Art. 112 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Riserva di stanziamenti per l'ammodernamento e il potenziamento di impianti ferroviari | Portale Normativo