Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Capo V›Sez. I
Art. 108
Riserva d'investimento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti
In vigore dal 13 giu 1978
Il programma generale degli interventi per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti, di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, da finanziare con gli stanziamenti recati dalla predetta legge per il periodo 1974-1978, deve fare salva la riserva d'investimento in favore del Mezzogiorno, di cui al primo comma dell'.
, c. 2°, L. n. 366/1974
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-108