Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Art. 113
AbrogatoRiserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane
In vigore dal 19 mar 1994
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-113