Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 113

Abrogato

Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane

In vigore dal 19 mar 1994
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-113

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Art. 113 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane | Portale Normativo