Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Sez. II
Art. 117
Norme per l'esecuzione e per il potenziamento di ferrovie in regime di concessione
In vigore dal 13 giu 1978
Nei territori di cui all' i limiti massimi delle sovvenzioni di esercizio delle ferrovie in regime di concessione di cui all' della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere elevati, in via eccezionale, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, ai sensi delle leggi vigenti, per le linee che rivestano particolare importanza sociale e che non possono in alcun modo rientrare fra quelle previste dalla lettera c) dell' della medesima legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successive modificazioni e integrazioni.
Il contributo per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie in regime di concessione di cui al precedente comma, previsto dall', comma primo, della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni e integrazioni può essere elevato per le linee esistenti nei territori di cui all' fino ad un massimo corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e di esercizio.
, c. 6°, L. n. 1221/1952; , u.c., L. n. 1080/1971
, c. 2°, L. n. 1221/1952
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-117