Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Art. 104
Modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali
In vigore dal 13 giu 1978
Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dai precedenti articoli della presente rubrica e dall', sono fissate dal Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
, c. 2°, L. n. 717/1965
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-104