Art. 104 · Modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 104

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Modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali

In vigore dal 13 giu 1978
Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dai precedenti articoli della presente rubrica e dall', sono fissate dal Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. , c. 2°, L. n. 717/1965
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-104