Art. 108 · Riserva d'investimento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo VSez. I

Art. 108

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Riserva d'investimento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti

In vigore dal 13 giu 1978
Il programma generale degli interventi per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti, di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, da finanziare con gli stanziamenti recati dalla predetta legge per il periodo 1974-1978, deve fare salva la riserva d'investimento in favore del Mezzogiorno, di cui al primo comma dell'. , c. 2°, L. n. 366/1974
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-108