Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Capo V›Sez. I
Art. 112
147 / 173Riserva di stanziamenti per l'ammodernamento e il potenziamento di impianti ferroviari
In vigore dal 13 giu 1978
È fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a lire 525 miliardi, dei 1250 miliardi previsti dall' della legge 14 agosto 1974, n. 377, per gli impianti fissi, all'ammodernamento e al potenziamento delle linee e degli impianti dei territori di cui all'.
, c. 1°, L. n. 377/1974
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-112