Capo I
Art. 9
Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni - Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine.
In vigore dal 18 feb 1979
Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni - Missioni
svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine.
Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima.
Al personale residente in territorio italiano che si rechi in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero, compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno. Per dette missioni l'indennità di trasferta prevista dal terzo comma dell' compete anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la località di missione è inferiore a 3 chilometri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-9