Capo I

Art. 6

Qualifiche e promozioni

In vigore dal 18 gen 1981
La decorrenza retroattiva delle promozioni o delle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondere relativamente a missioni già compiute prima della data dei provvedimenti di promozione o di sistemazione in ruolo.

Note all'articolo

  • La L. 22 dicembre 1981, n. 797 ha disposto (con l'art. 36) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-6

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Art. 6 Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — Qualifiche e promozioni | Portale Normativo