Capo I
Art. 3
Adeguamento annuale dell'indennità di trasferta
In vigore dal 18 feb 1979
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, le misure orarie della indennità di trasferta possono essere rideterminate con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del dodici per cento delle misure in atto nell'anno precedente.
Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a dieci lire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-3