Capo I

Art. 2

Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione

In vigore dal 6 feb 1981
Al personale in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso: 1) ispettore generale e direttore di divisione ad esaurimento; personale appartenente alle categorie V, VI, VII e VIII di cui all' della legge 3 aprile 1979, n. 101.... L. 680 2) rimanente personale.............. L. 500 Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le misure orarie indicate nel precedente comma sono maggiorate del 50 per cento. Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 chilometri e almeno 3 chilometri dalla residenza le misure orarie di cui al primo comma sono ridotte del 50 per cento. L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti commi, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora si arrotondano all'ora se superiori a 30 minuti, si trascurano negli altri casi. L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a quattro ore e per quelle compiute nelle località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di quattro ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni compresi nel medesimo giorno solare. Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a quattro ore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-2

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