Capo I

Art. 5

Missioni continuative

In vigore dal 8 apr 1983
L'indennità di trasferta cessa dopo duecentoquaranta giorni di missione continuativa in una medesima località. Agli effetti del precedente comma, si considera continuativa la missione che si compie nella medesima località anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni. Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini della interruzione. Le missioni svolte saltuariamente in una medesima località non si considerano continuative quando ne mese non raggiungono complessivamente duecentoquaranta ore. Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, semprechè la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova località di lavoro sia almeno di 10 chilometri.

Note all'articolo

  • Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: [...] c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo