Capo I

Art. 11

Casi particolari in cui è corrisposta l'indennità di trasferta

In vigore dal 18 feb 1979
L'indennità di trasferta è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato, per essere sottoposto a visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua residenza. Al personale chiamato quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di trasferta, dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-11

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Art. 11 Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — Casi particolari in cui è corrisposta l'indennità di trasferta | Portale Normativo