Capo I
Art. 11
Casi particolari in cui è corrisposta l'indennità di trasferta
In vigore dal 18 feb 1979
L'indennità di trasferta è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato, per essere sottoposto a visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua residenza.
Al personale chiamato quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di trasferta, dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-11