Capo I

Art. 12

Viaggi e rimborso delle spese di viaggio

In vigore dal 6 feb 1981
Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nei limiti del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe stabilita come segue: prima classe per il personale delle carriere direttive nonché per il personale appartenente alle categorie professionali V, VI, VII e VIII di cui all' della legge 3 aprile 1979, n. 101; seconda classe per tutto il rimanente personale. Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Per gli ispettori generali e per i direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento e per i direttori aggiunti di divisione è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per tutto il rimanente personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso della cuccetta. È ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purchè per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale. L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dai direttori centrali, dai direttori compartimentali o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Con la stessa procedura può essere consentito, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese. Per l'uso dei mezzi aerei di linea è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente. Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea ovvero serviti da mezzi pubblici di trasporto con orari inconciliabili con lo svolgimento della missione è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennità di L. 100 a chilometro, aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 150 a chilometro. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni saranno stabilite le condizioni di inconciliabilità degli orari dei mezzi pubblici di trasporto ai fini della corresponsione dell'indennità di L. 100 prevista dal presente comma nonché della indennità stabilita dal quarto comma del successivo . Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro si arrotondano al chilometro se superiori a 500 metri, non si considerano negli altri casi. I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-12

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Art. 12 Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — Viaggi e rimborso delle spese di viaggio | Portale Normativo