Capo II

Art. 20

Disposizioni di carattere generale

In vigore dal 18 feb 1979
Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli successivi. Salvo quanto disposto dagli , comma secondo, e 28 del presente decreto, nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — Disposizioni di carattere generale | Portale Normativo