Capo II

Art. 21

Trasferimenti che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi

In vigore dal 18 feb 1979
Le indennità ed i rimborsi previsti negli articoli successivi spettano quando il trasferimento abbia luogo: a) per ragioni di servizio, ad iniziativa delle aziende; b) a seguito del cambio di qualifica, del passaggio in ruolo o in altro ruolo, anche se trattasi di provenienza da altra amministrazione pubblica civile o militare, o dell'assunzione di diversa funzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-21

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Art. 21 Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — Trasferimenti che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi | Portale Normativo