Capo II
Art. 21
Trasferimenti che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi
In vigore dal 18 feb 1979
Le indennità ed i rimborsi previsti negli articoli successivi spettano quando il trasferimento abbia luogo:
a) per ragioni di servizio, ad iniziativa delle aziende;
b) a seguito del cambio di qualifica, del passaggio in ruolo o in altro ruolo, anche se trattasi di provenienza da altra amministrazione pubblica civile o militare, o dell'assunzione di diversa funzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-21