Capo I

Art. 18

Compensi spettanti al personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche

In vigore dal 8 apr 1983
Agli appartenenti alla I, II e III categoria professionale di cui all' della legge 3 aprile 1979, n. 101 che prestano servizio nella circoscrizione del circolo da cui dipendono, ma a tre chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza per lavori di durata non inferiore a quattro ore, viene corrisposto un compenso orario nella misura di L. 400 per il servizio prestato fra le ore 6 e le 22 e di L. 600 per il servizio prestato fra le ore 22 e le 6. Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'amministrazione, dal momento della presentazione al circolo o alla zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltanto se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore. Qualora l'orario computato secondo il precedente comma superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta, al personale anzidetto, anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo. La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata è cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione dei compensi previsti dal presente articolo. Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e della rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di L. 425 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all' dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, nei limiti stabiliti dal terzo comma dello stesso articolo. Per l'adeguamento annuale delle misure dei compensi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente .

Note all'articolo

  • Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: [...] c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-18

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Art. 18 Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — Compensi spettanti al personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche | Portale Normativo