Capo II
Art. 25
Indennità di prima sistemazione
In vigore dal 18 feb 1979
Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di L. 170.000.
L'indennità di prima sistemazione nella misura spettante ai sensi del precedente comma è aumentata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.
L'indennità di cui ai precedenti commi è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo l'eventuale trasferimento della famiglia purchè compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
L'indennità di prima sistemazione, nella misura spettante ai sensi dei precedenti commi, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennità di alloggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-25