Capo II

Art. 28

Cambio di abitazione disposto dalle aziende

In vigore dal 18 feb 1979
Quando il dipendente passa, per disposizione dell'amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello, stesso comune, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, una indennità di L. 1.600 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-28

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Art. 28 Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — Cambio di abitazione disposto dalle aziende | Portale Normativo