Capo II
Art. 24
Altri rimborsi relativi al trasferimento
In vigore dal 18 feb 1979
Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, escluso quello a mano, sono rimborsate nella misura di L. 6.000 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali.
Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione.
Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dal presente decreto spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.
Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e sempre che questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dal settimo comma, dell' del presente decreto.
Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente , in aggiunta alla indennità prevista per il capo famiglia compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-24